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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.982. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.982.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1o luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Alle vittime di atti di terrorismo compiuti al di fuori del territorio nazionale e ai loro superstiti».

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, quantificati in 800.000 euro per il 2021 e in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come da ultimo rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ex 69.1.