Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Esclusione della prima casa dal calcolo ISEE)
1. All'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «non esercenti attività di impresa», sono aggiunte le seguenti parole: «con l'esclusione degli immobili ad uso residenziale adibiti ad abitazione principale, purché non rientranti nei fabbricati di cui alle categorie catastali A9 e A10»;
b) l'ultimo periodo è soppresso.
2. La misura di cui al comma 1 si applica a decorrere dell'ISSE relativo all'anno 2020.
3. Al relativo onere, valutato in 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente con riferimento ai singoli regimi interessati.