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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.95. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.95.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Estensione delle agevolazioni contributive per territori montani particolarmente svantaggiati a tutti i datori del lavoro agricolo)

  1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.
  2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «cinquanta».

ex 8.027.