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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.944. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.944.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

  1. Al fine di sostenere le spese di istruzione a decorrere dall'anno 2021 alle famiglie è riconosciuto una detrazione nella misura del 19 percento delle spese documentabili sostenute per l'acquisto di libri scolastici o universitari, richiesti dal percorso scolastico o universitario frequentato, fino alla durata legale del corso di studi, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado, l'università o altra istituzione di istruzione terziaria e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici o universitari, per un importo non superiore a 250 euro annui. La misura è autorizzata nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.

ex 66.023.