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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.939. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.939.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Indennità per i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente)

  1. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l'articolo 21-bis è inserito il seguente:

Art. 21-bis.1.
(Indennità per i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente)

  1. Ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, è riconosciuta un'indennità per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni sedici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. L'indennità di cui al presente articolo è pari a 300 euro nel caso di durata della quarantena inferiore a quindici giorni e di 600 euro nel caso di durata superiore e può essere riconosciuta per periodi compresi entro il 31 gennaio 2021 e, comunque, fino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  3. L'indennità di cui al presente articolo può essere richiesta alternativamente da uno solo dei genitori del minore di anni sedici sottoposto alla misura della quarantena. Nel caso in cui un genitore fruisca dell'indennità di cui al presente articolo, l'altro genitore può presentare richiesta solo nel caso in cui sia genitore anche di altri figli minori di anni sedici, sottoposti alla misura della quarantena ai sensi del comma 1, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo della medesima misura.
  4. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 66.014.