Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente articolo:
Art. 66-bis.
(Modifiche alla disciplina della corresponsione dell'indennità di maternità)
1. L'articolo 22, comma 2, del Testo unico sulla maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente comma:
2. L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta secondo le modalità di cui al successivo articolo 67.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 è soppresso.