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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.927. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.927.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Rimborso spese per acquisto di latte artificiale)

  1. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, ai nuclei familiari nei quali siano presenti neonati che non possono assumere latte materno, è riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale per i neonati di età fino a sei mesi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 65.011.