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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.922. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.922.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Istituzione fondo per le famiglie in difficoltà)

  1. Al fine di realizzare interventi in ausilio delle famiglie in difficoltà e con l'obiettivo di evitare il collocamento dei minori nelle case famiglia, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per le famiglie in difficoltà, con una dotazione annua di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

ex 64.016.