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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.902. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.902.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente comma:
  «140-quater. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane e alle Province per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici».

  2-ter. Le risorse di cui al precedente comma 2-bis sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2021 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2022 e 2023, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al presente comma, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per la bonifica dell'amianto.

ex 64.8.