Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'alinea, dopo le parole: «alle forme sostitutive ed esclusive della medesima» sono inserite le seguenti: «, alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi»;
2) alla lettera a), dopo le parole: «in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni» sono inserite le seguenti: «ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti»;
3) alla lettera d), dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono inserite le seguenti: «o autonomi».
Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede: quanto a 700 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 1.000 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.