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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.879. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.879.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Fondo esattoriali)

  1. Il Fondo di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 ha lo scopo di corrispondere agli iscritti e ai loro superstiti una quota di prestazione pensionistica aggiuntiva ai trattamenti a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, ivi compresa la pensione anticipata, indipendentemente, per quest'ultimo trattamento, dalla presenza di un requisito minimo contributivo al Fondo stesso. Ai fini della determinazione dell'importo della quota aggiuntiva, tutti i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo sono valorizzati secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. La misura di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 1o luglio 2017.

ex 60.013.