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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.861. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.861.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nelle more dell'approvazione degli interventi legislativi di cui al comma 1, al fine di garantire una maggiore tutela e flessibilità ai caregiver familiari, anche a fronte delle ripercussioni legate alla pandemia da COVID-19, è riconosciuto a coloro che assistono e si prendono cura di uno dei soggetti indicati dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un congedo speciale, retribuito all'80 per cento, usufruibile fino al 31 marzo 2021, per periodi continuativi o frazionati non superiori a trenta giorni, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio che caratterizza la zona di residenza.

  1-ter. Il congedo è riconosciuto in favore dei caregiver familiari lavoratori autonomi e dipendenti. Ai fini del calcolo dell'indennità di cui al comma 1-bis, nella misura dell'80 per cento della retribuzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 1 e 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  1-quater. Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1-bis e 1-ter sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 1-quinquies, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 170 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 59.16.