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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.850. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.850.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Indennità di frequenza)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo mensile dell'indennità di frequenza di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, è parificato a quello dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ex 58.017.