Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Indennità di frequenza)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo mensile dell'indennità di frequenza di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, è parificato a quello dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.