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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.848. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.848.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   « l-bis) promuovere attività di prevenzione della violenza contro le donne attraverso l'attivazione di corsi di difesa personale, di arti marziali e sport da combattimento anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore.».

  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.

ex 58.019.