Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 destinato alla emissione di voucher per la riduzione dell'impatto psicologico dell'epidemia e facilitare la promozione del benessere e della produttività, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione. Le modalità di utilizzo del Fondo e di erogazione dei voucher sono individuati con del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2021 – 30.000.000;
2022 – 30.000.000;
2023 – 30.000.000.