Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Fondo nazionale per le politiche sociali)
1. Al fine di sostenere le comunità di recupero per tossicodipendenti, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinarsi al finanziamento diretto dei servizi per le dipendenze. La quota aggiuntiva di 50 milioni di euro annui è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, utilizzando come indicatore il numero di tossicodipendenti in carico ai servizi pubblici di ciascuna singola regione o provincia autonoma.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.