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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.831. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.831.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

  1. Ai soggetti fiscali persone fisiche è riconosciuto un «bonus per i servizi di sostegno psicologico» per il rimborso dei costi sostenuti per l'accesso nel 2021 a servizi professionali di psicologia o psicoterapia come definiti agli articoli 2 e 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.
  2. Il bonus di cui al comma 1 è pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, può essere erogato a ciascun soggetto in misura non superiore a euro 200 mensili annui.
  3. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per l'erogazione del bonus per i servizi di sostegno psicologico con una dotazione di euro 50 milioni.
  4. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'erogazione del bonus.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68 della presente legge.

ex 56.03.