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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.830. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.830.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 56.

  1. Al fine di garantire il finanziamento delle nuove attività svolte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 dagli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, previste dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un Fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione, per l'anno 2021, pari a 15 milioni di euro. Le predette risorse vengono trasferite all'INPS che provvede ad erogarle agli istituti di patronato, secondo criteri di proporzionalità rispetto alle attività da ciascun istituto svolte.
  2. All'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui al comma 1 si provvede con l'aumento allo 0,226 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2021, dell'aliquota di prelevamento sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS e dall'INAIL. Le eventuali eccedenze confluiscono negli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152.
  3. Resta inteso che, al termine del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'aliquota di prelevamento di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 rimane inalterata nella misura dello 0,226 per cento e le relative risorse confluiscono nel capitolo 4331 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del bilancio di previsione dello stato di ciascun anno finanziario.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione di 50 milioni di euro del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

ex 56.11.