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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.826. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.826.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Recupero prestazioni semiresidenziali e residenziali e sostegno incremento costo del lavoro)

  1. Le risorse contrattualizzate, autorizzate o previste in preventivo nei propri capitoli di spesa dalle pubbliche amministrazioni per le prestazioni semiresidenziali e residenziali per persone con disabilità ed anziani non autosufficienti per l'anno 2020 e non spese per una riduzione del numero delle prestazioni erogate al 31 dicembre 2020 sono utilizzate, in aggiunta alle risorse per l'anno 2021, per il rimborso di medesime tipologie di prestazioni erogate dai medesimi enti privati contrattualizzati, autorizzati o accreditati, entro il 30 settembre 2021, in deroga ai tetti di spesa per l'anno 2021.
  2. Al fine di sostenere le strutture semiresidenziali e residenziali che nel corso dell'anno 2020 e 2021 hanno sostenuto per l'erogazione di prestazioni in favore di persone con disabilità ed anziani non autosufficienti un incremento del costo del lavoro per adeguamenti contrattuali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuto un contributo parametrato alla percentuale di incremento del costo del lavoro ed al numero dei lavoratori per una spese complessiva di euro 100 milioni di euro con fondo di previsione sulla Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione del contributo di cui al periodo precedente.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 70 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge e quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ex 54.017.