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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.82. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.82.

  Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Art. 8.

  1. I redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
  2. L'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 134 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

ex 8.6.