Dopo il comma 10 inserire il seguente:
10-bis. L'accesso ai trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ove non integralmente esauriti e fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, del presente articolo, è riconosciuto anche per i lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020. Il presente comma entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.