Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Esonero contributivo per le imprese operanti nel settore degli eventi e dei congressi)
1. Al fine di garantire la sostenibilità economica delle imprese operanti nel settore degli eventi e dei congressi che bel 2020 hanno subito una contrazione del fatturato del 70 per cento è finanziato con 150 milioni di euro per l'anno 2021 l'esonero del versamento dei contributi previdenziali (ad eccezione dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) a carico dei datori di lavoro.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.