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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.796. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.796.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Programma straordinario postpandemico per l'inclusione lavorativa delle persone disabili)

  1. Dopo l'articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, è inserito il seguente:

«Art. 12-ter.

(Programma straordinario postpandemico per l'inclusione lavorativa di disabili gravi, psichici, intellettivi e affetti da malattia rara)
   1. È autorizzata la spesa, rispettivamente, di 70, 140 e 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, allo scopo di:
   a) incentivare l'impiego di persone con disabilità grave, con disabilità psichica o intellettiva ovvero affette da malattia rara, in attività di servizio, artigiane, commerciali, agricole e industriali, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi, enti pubblici, compresi quelli economici, e società di capitali a partecipazione pubblica;
   b) finanziare programmi di lavoro produttivo di giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni, iscritti nelle liste di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo per opere e servizi socialmente utili con particolare riferimento all'incremento della capacità di prevenzione e risposta alle criticità del sistema sanitario e assistenziale, promossi da regioni, enti locali, pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche;
   c) promuovere la costituzione di cooperative sociali ai sensi del comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che abbiano fra i propri soci almeno il trenta per cento di lavoratori disabili con i requisiti di cui al successivo comma 2;
   d) realizzare, in partenariato almeno con una cooperativa dotata dei requisiti di cui alla precedente lettera c), piani di formazione professionale nel settore socio assistenziale finalizzati agli obiettivi di cui al presente comma.
   2. I benefici di cui alla presente disciplina sono riservati a persone con disabilità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento, o con disabilità psichica o intellettiva o determinata da malattia rara che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, che, al momento della domanda di accesso al beneficio, risultino iscritte da almeno dodici mesi nelle liste di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
   3. Il beneficio consiste in un contributo incentivante erogato al datore di lavoro, pari al 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, della durata di 36 mesi per ciascun lavoratore assunto, in caso di assunzione a tempo determinato, e del 90 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, della durata di 60 mesi, a partire dalla assunzione a tempo indeterminato. Per le cooperative sociali ammesse ai benefici ai sensi del presente articolo, il contributo è equivalente al 30 per cento del costo lordo per ogni lavoratore disabile assunto avente le caratteristiche di cui al comma 2.
   4. Al contributo incentivante accedono:
   a) le imprese, individuali o associate, cooperative e loro consorzi, enti pubblici, compresi quelli economici, e società di capitali a partecipazione pubblica;
   b) le cooperative, anche di nuova costituzione, che abbiano fra i propri soci non meno del 30 per cento di soci con i requisiti di cui al comma 2;
   c) i programmi di lavoro produttivo promossi da regioni, enti locali, pubbliche amministrazioni centrali o periferiche che prevedano l'assunzione di una quota almeno pari al 20 per cento di persone disabili con le caratteristiche di cui al comma 2.
   5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della Funzione pubblica, sentita la Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:
   a) la ripartizione della dotazione finanziaria tra i diversi interventi;
   b) le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 2;
   c) le modalità di presentazione e i requisiti dei programmi di cui al comma 1, lettera b), i criteri di selezione e di ammissione ai benefici della presente disciplina;
   d) le modalità di presentazione, i requisiti, i criteri di selezione e di ammissione ai benefici, nonché le modalità di finanziamento dei programmi di formazione di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo;
   e) le modalità di erogazione dei contributi.
   6. Gli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvalendosi degli ispettorati territoriali del lavoro, dispongono le necessarie ispezioni e trasmettono alle regioni, entro il 31 marzo di ogni anno, un prospetto informativo recante i dati sull'attuazione, nel corso dell'anno precedente, delle disposizioni di cui al presente articolo e in particolare sulla continuità lavorativa delle persone disabili assunte. Le regioni predispongono, entro il successivo 30 aprile, i prospetti regionali e li trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni allestiscono una cabina di regia e assistenza per i programmi di lavoro produttivo di cui al comma 1, lettera b), localizzati nel territorio regionale e pubblicano annualmente una relazione da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante i dati informativi sui programmi e sulle misure di assistenza adottate.»

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 70 milioni euro per l'anno 2021, 140 milioni di euro per il 2022, e 280 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ex 52.020.