Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente
Art. 51-bis.
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare all'erogazione di contributi a favore delle imprese operanti nel settore dell’handling aeroportuale al fine di fronteggiare le perdite economiche prodotte nel settore aereo dalla pandemia da COVID-19.
Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 500 milioni.