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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.781. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.781.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Contributi per il settore della pesca)

  1. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto un contributo a fondo perduto a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo d'imposta 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo d'imposta 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i seguenti criteri:
   a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
   b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
   c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  2. Il contributo, ridotto di un importo pari all'ammontare della somma eventualmente già percepita dall'impresa in applicazione dell'articolo 25, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni previste dalle pertinenti comunicazioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 49.08.