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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.775. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.775.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Sostegno manodopera nel settore agricolo)

  4. Fino al 30 giugno 2021, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativa al reperimento di manodopera necessario a garantire lo svolgimento dell'attività agricola, è riconosciuto alle imprese agricole un importo di euro 2.000 da utilizzare in ticket necessari al reperimento e alla gestione della manodopera occasionale.
  5. Il ticket di cui al precedente comma viene erogato mediante il contratto a prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in deroga ai commi 1, 5, 8, 8-bis, 14 e 20 dello stesso decreto-legge, è utilizzabile da tutte le tipologie di lavoratori.
  6. Le modalità operative per accedere alla misura del presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 150 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

ex 48.011.