Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«2. Per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché per i datori di lavoro privati che svolgono le attività recanti codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12, considerata la natura stagionale delle attività, il termine del 31 marzo 2021, di cui al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2021».