Sostituirlo con il seguente:
Art. 47.
1. Il comma 1 dell'articolo n. 93 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:
«1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile stipulare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».