Sostituirlo con il seguente:
Art. 47.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)
1. L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: «Art. 93 – (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) – 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.”;
b) il comma 1-bis è soppresso.
2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è soppresso».