Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, è riconosciuto altresì anche ai lavoratori individuati dall'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge.