Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le delegazioni di pagamento degli enti territoriali poste a garanzia delle operazioni di cartolarizzazione del debito sanitario deliberate e completate entro i termini previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere rinegoziate con Cassa depositi e prestiti S.p.A.
2-ter. I risparmi derivanti dalla rinegoziazione delle operazioni di cui al comma 2-bis sono destinati agli interventi a il sostegno e per il rilancio dell'economia.