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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.687. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.687.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Prosecuzione zona franca urbana per il sisma centro Italia)

  1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 6 è sostituito dai seguenti:
  «6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3 le parole: “entro il 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2026”;
   b) al comma 4, le parole: “e per i tre anni successivi” sono sostituite dalle seguenti: “e per i nove anni successivi” e le parole: “per il 2019 e il 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026”;
   c) al comma 6 le parole: “e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026” e le parole: “dal 2019 al 2020” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2019 al 2026”.
   6-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.
   6-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.».

ex 41.013.