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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.683. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.683.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione – importi già richiesti e svincolati – per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento
  2. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura del 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.

ex 41.020.