Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Rinvio applicazione sanzioni per inosservanza di obblighi informativi erogazioni pubbliche)
1. All'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «A partire dal 1o gennaio 2020» sono sostituite con le seguenti: «A partire dal 1o gennaio 2022».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.