Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Modalità di assegnazione delle risorse del Fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator)
1. Al fine di ampliare l'efficacia delle misure previste per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le guide e gli accompagnatori turistici all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e riconoscendo un contributo pari all'80 per cento della differenza tra i ricavi effettivi maturati dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l'ammontare dei medesimi ricavi nel corrispondente periodo del 2019.».