Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 46 del 1982. Piano di rientro sostenibile)
1. In relazione alle agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 46 del 1982, istitutiva del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, viene introdotto un sistema di sospensione dei pagamenti residui e/o pendenti, fatta salva l'adesione delle aziende ad un piano di parziale recupero dei crediti rivenienti dalle agevolazioni concesse ai sensi del primo comma dell'articolo 14 della legge n. 46 del 1982.
2. Il piano di rientro, finalizzato a sostenere la liquidità residua delle PMI aderenti, sarà redatto dal Ministero dello sviluppo economico in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e non dovrà essere superiore ai 24 mesi, per un importo pari alla percentuale del 20 per cento delle agevolazioni concesse – nella quota di finanziamento agevolato – nel presupposto che sia già stato restituito almeno il 20 per cento dell'importo dovuto.
3. Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2021.
Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 790 milioni.