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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.675. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.675.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo per la copertura degli interessi passivi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, denominato «Fondo per la copertura degli interessi passivi», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla rinegoziazione dei debiti, in favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola e associata.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

ex 41.034.