stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.674. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.674.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, denominato «Fondo per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero, con durata fino a 10 anni, in favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate anche attraverso lo strumento delle «reti di impresa», che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'emergenza COVID-19.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei prestiti.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

ex 41.033.