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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.668. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.668.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

  1. Per un anno a far data dalla dichiarazione di fine emergenza o pandemia, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 così come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012 riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai Sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.

ex 41.052.