stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.65. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.65.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.
  2. Le somme versate per l'anno 2020 sono scomputate dai versamenti al medesimo titolo versate nell'anno 2021

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 350 milioni di euro per l'anno 2021.

ex 6.021.