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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.64. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.64.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esonero contributivo per i settori del florovivaismo e del vitivinicolo)

  1. A favore delle imprese delle filiere florovivaistiche e vitivinicole è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2021, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 6.010.