Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Estensione dell'operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:
«12-ter. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse anche in favore degli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi».