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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.60. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.60.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Incentivi agli investimenti in colture arboree pluriennali)

  1. Il comma 509 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
  «509. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile a norma dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali effettuati negli esercizi 2020, 2021, 2022 sono incrementate del 20 per cento nei primi tre esercizi dall'entrata in produzione dei predetti impianti, con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 6.06.