stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.591. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.591.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Esenzioni dall'imposta municipale propria per le imprese turistico-ricettive e termali)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021 non è dovuta l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
   a) immobili degli stabilimenti termali;
   b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi.

  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ex 36.022.