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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.584. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.584.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Abrogazione del termine di cinque anni per compensare le minusvalenze di natura finanziaria)

  1. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 4, dopo le parole: «l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi», le parole: «ma non oltre il quarto» sono abrogate;
   b) al comma 5, dopo le parole: «fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi di imposta successivi», le parole: «ma non oltre il quarto» sono abrogate;

  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 400 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 100 milioni.

ex 35.061.