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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.569. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.569.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R)

  1. All'articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016 sostituire il primo periodo con il seguente:
  « 101. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro, nell'arco dei cinque anni, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti.».

  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni e le parole: 500 con le seguenti: 480.

ex 35.058.