Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)
1. Al comma 88 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» sono aggiunte le parole: «e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 22 milioni di euro a decorrere dal 2021.