stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.561. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.561.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, lettera m), le parole: «non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non prima di 36 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi»;
   b) al comma 1, lettera n), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2) e purché sia previsto l'inizio del rimborso del capitale non prima di 36 mesi dall'erogazione e una durata dell'operazione fino a 240 mesi».

ident. 1.559.1.560.1.562.
ex 35.22.