stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.560. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.560.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per le imprese turistico ricettive e termali la garanzia si applica alle operazioni che prevedono l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e hanno una durata fino a 240 mesi».

  6-ter. Al comma 1, lettera n), dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)», sono aggiunte le seguenti: «e purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi».

ident. 1.559.1.561.1.562.
ex 35.16.