Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 3 è inserito il seguente: 4. «Le società finanziarie di cui al comma 1, coerentemente con le finalità indicate nel medesimo comma 1, possono acquisire partecipazioni entro il limite del 49 per cento in società partecipate direttamente o indirettamente dalle Associazioni di Categoria del commercio, turismo e servizi».